Rimedi disponibili in caso di silenzio o in caso di rifiuto parziale o totale
a) Richiesta accesso documentale ai sensi dell'art. 22, L. 241/1990
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso documentale o di mancata risposta entro trenta giorni dal provvedimento di diniego espresso o tacito, l’interessato può, in applicazione dell’art. 16, lett. c), della L.R. 1/2012, proporre istanza di riesame della richiesta di accesso al Difensore regionale, con le modalità di cui all'art. 13 della L.R.18/2010. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta di accesso e il provvedimento del Difensore Regionale possono essere impugnate, entro 30 giorni, davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
b) Richiesta di accesso civico semplice e civico generalizzato ai sensi dell'art 5. D. lgs. 33/2013
In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso civico semplice o generalizzato o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al responsabile della prevenzione delle corruzione e trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.La decisione dell'amministrazione sulla richiesta di accesso e il provvedimento del responsabile della trasparenza possono essere impugnate, entro 30 giorni, davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).
28/02/2018
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