CONVOCAZIONE ASSISTITI A SEDUTE COMMISSIONE INVALIDI:
- spedizione inviti tramite raccomandata A.R.
- convocazione telefonica e/o mezzo posta elettronica per gli accertamenti d'urgenza ai sensi della L. 80/2006.
PARTECIPAZIONE A SEDUTE COMMISSIONE PER VERBALIZZAZIONE:
- verifica numero legale dei componenti ai fini della validità della seduta;
- riconoscimento identità invalido, accoglimento documentazione medica, verbalizzazione seduta Commissione e consegna ad utente del verbale provvisorio ai sensi della L. 80/2006 o, se richiesto, verbale provvisorio L. 104/92;
- controllo evasione di tutte le istanze e controllo, su tutti i verbali, delle firme di tutti i componenti della Commissione.
FLUSSI TELEMATICI VERSO INPS:
- inoltro telematico all’INPS dei verbali di accertamento con allegazione della relativa documentazione sanitaria.
ULTERIORI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMMISSIONE INVALIDI:
-
verifica acquisizione/rientro dei giudizi definitivi INPS al fine del rilascio dei benefici di carattere non economico previsti dalla normativa (emissione esenzione pagamento ticket sanitario, etc.);
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predisposizione mensile elenchi degli assistiti che necessitano della revisione dello stato di invalidità, handicap e disabilità ed inoltro all’INPS di Brescia, previa verifica della residenza;
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consultazione del portale INPS e registrazione, nell’applicativo dedicato, degli esiti delle visite di revisione e/o delle verifiche straordinarie di competenza INPS (in attesa di attivare cooperazione applicativa anche per gli esiti delle revisioni INPS);
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gestione archivio cartaceo e rilascio copie dei verbali di invalidità presenti negli archivi storici, previa presentazione di domanda, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali;
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predisposizione statistiche periodiche;
-
rendicontazione economica mensile al fine della liquidazione dei consulenti.
TIPOLOGIA ACCERTAMENTI
Le tipologie di “invalidità” che si possono richiedere sono diverse, in relazione alla condizione di salute ed ai benefici che si vogliono ottenere:
INVALIDITÀ CIVILE - Legge 30/03/1971 n. 118 e ss.mm.ii.
Persona di qualsiasi età (adulti o minori) che, a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbia una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età (se minore o ultrasessantacinquenne). In caso di soggetti totalmente inabili si valuta anche la capacità residua di compiere gli atti essenziali quotidiani o di deambulare.
La Commissione medica valuta secondo specifiche norme di legge ed esprime il proprio giudizio con un verbale, in conseguenza del quale possono scaturire benefici di carattere economico (ad es. assegno di invalidità, “assegno di accompagnamento”) e/o di carattere non direttamente economico (ad es. diritto a fornitura di protesi, ausili, esenzione ticket, accesso al collocamento lavorativo mirato, ecc.).
CECITÀ CIVILE – Legge 27/05/1970 n. 382 e ss.mm.ii.
Persona di qualsiasi età, affetta da perdita visiva tale da comportare una cecità totale o un minimo residuo visivo (si intende minimo residuo quando non supera 1/20 con eventuale correzione, in ambo gli occhi, oppure quando vi è una riduzione del campo visivo “perimetrico binoculare” inferiore al 10%).
SORDITÀ CIVILE (sordomutismo) – Legge 26/05/1970 n. 381 e ss.mm.ii.
Soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.
N.B.: nelle tre precedenti tipologie non possono essere valutate infermità che diano od abbiano dato diritto ad invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio.
HANDICAP – Legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm.ii.
Soggetto affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
A differenza delle precedenti tre condizioni, si può richiedere l’accertamento dello stato di handicap anche per condizioni che abbiano già dato diritto ad altre forme d’invalidità (civile, del lavoro, di guerra, di servizio, cecità o sordità).
In base al giudizio sulla gravità dell’handicap possono scaturire alcune agevolazioni di carattere fiscale (ad es. sgravi fiscali) o lavorativa (fruizione di permessi lavorativi).
DISABILITÀ (ai fini del collocamento lavorativo) – Legge 12/03/1999 n. 68
Tale forma di riconoscimento è necessaria per l’iscrizione alle liste di collocamento mirato presso i Centri per l'Impiego della Provincia. Interessa quindi persone in età lavorativa.
Per l’iscrizione è, però, necessario che la persona sia anche:
L’accertamento può essere richiesto congiuntamente all'invalidità civile, cecità o sordità.
Il riconoscimento è utile a chi sia disoccupato per la ricerca di un posto di lavoro oppure a chi sia già inserito al lavoro per essere posto in “quota invalidi” nella propria azienda (in tal caso però deve avere un’invalidità civile pari o superiore al 60%).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, amministratore di sostegno), all'INPS di residenza esclusivamente in via telematica direttamente o tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili
La domanda va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, amministratore di sostegno), all'INPS di residenza esclusivamente in via telematica direttamente o tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili
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