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Attivita' Commissioni Invalidi Civili

 

La gestione amministrativa degli accertamenti del settore invalidità civile è affidata ad una segreteria, costituita da personale dipendente della ASST ed è assoggettata a precise disposizioni normative ed Aziendali. Il personale di segreteria andrà allo scopo adeguatamente formato e responsabilizzato al delicato compito di gestione di dati sensibili.

Le attività di un ufficio di segreteria possono essere così schematicamente riassunte:

ACQUISIZIONE DOMANDE FINALIZZATE ALL'ACCERTAMENTO MEDICO-LEGALE:

- Consultazione Portale Inps e acquisizione telematica domande di RICONOSCIMENTO INVALIDITA’, STATO DI HANDICAP, DISABILITA', CECITA' E SORDITA’;

  • Verifica domanda e documentazione a corredo della stessa, adozione di eventuali provvedimenti correttivi e/o integrativi;

  • Gestione comunicazioni relative ad istanze (telefonica, posta, e-mail) da parte degli utenti e/o Patronati/Associazioni;

  • Preparazione fascicolo d'invalidità, con ricerca di copia degli eventuali precedenti accertamenti di invalidità.

 

ISTRUTTORIA:

- istanze con procedura d'urgenza (ai sensi della L. n. 80/06 per pazienti oncologici e della Circolare Regione Lombardia n. 20/08 per malattie del motoneurone ed in particolare SLA);

- accertamento domiciliare, di cecità e sordità;

- visita per delega/rogatoria successiva alla presentazione della domanda e in cooperazione applicativa;

- domande di riconoscimento di invalidità e stato di handicap di soggetti minorenni.

 

PROGRAMMAZIONE SEDUTE COMMISSIONE INVALIDI:

- organizzazione calendario Commissioni con acquisizione delle disponibilità dei Componenti (mensile/bimensile a seconda dell’organizzazione interna di ogni segreteria).

 

CONVOCAZIONE ASSISTITI A SEDUTE COMMISSIONE INVALIDI:

- spedizione inviti tramite raccomandata A.R.

- convocazione telefonica e/o mezzo posta elettronica per gli accertamenti d'urgenza ai sensi della L. 80/2006.


  

PARTECIPAZIONE A SEDUTE COMMISSIONE PER VERBALIZZAZIONE:

- verifica numero legale dei componenti ai fini della validità della seduta;

- riconoscimento identità invalido, accoglimento documentazione medica, verbalizzazione seduta Commissione e consegna ad utente del verbale provvisorio ai sensi della L. 80/2006 o, se richiesto, verbale provvisorio L. 104/92;

- controllo evasione di tutte le istanze e controllo, su tutti i verbali, delle firme di tutti i componenti della Commissione. 

 

FLUSSI TELEMATICI VERSO INPS:

- inoltro telematico all’INPS dei verbali di accertamento con allegazione della relativa documentazione sanitaria. 

 

ULTERIORI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA COMMISSIONE INVALIDI:

  • verifica acquisizione/rientro dei giudizi definitivi INPS al fine del rilascio dei benefici di carattere non economico previsti dalla normativa (emissione esenzione pagamento ticket sanitario, etc.);

  • predisposizione mensile elenchi degli assistiti che necessitano della revisione dello stato di invalidità, handicap e disabilità ed inoltro all’INPS di Brescia, previa verifica della residenza;

  • consultazione del portale INPS e registrazione, nell’applicativo dedicato, degli esiti delle visite di revisione e/o delle verifiche straordinarie di competenza INPS (in attesa di attivare cooperazione applicativa anche per gli esiti delle revisioni INPS);

  • gestione archivio cartaceo e rilascio copie dei verbali di invalidità presenti negli archivi storici, previa presentazione di domanda, secondo le modalità previste dai regolamenti aziendali;

  • predisposizione statistiche periodiche;

  •  rendicontazione economica mensile al fine della liquidazione dei consulenti.

 TIPOLOGIA ACCERTAMENTI

Le tipologie di “invalidità” che si possono richiedere sono diverse, in relazione alla condizione di salute ed ai benefici che si vogliono ottenere: 

 

INVALIDITÀ CIVILE - Legge 30/03/1971 n. 118 e ss.mm.ii.

Persona di qualsiasi età (adulti o minori) che, a causa di infermità (fisica o psichica, congenita o acquisita), abbia una riduzione della capacità lavorativa (se in età lavorativa) o della capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età (se minore o ultrasessantacinquenne). In caso di soggetti totalmente inabili si valuta anche la capacità residua di compiere gli atti essenziali quotidiani o di deambulare.  

 

La Commissione medica valuta secondo specifiche norme di legge ed esprime il proprio giudizio con un verbale, in conseguenza del quale possono scaturire benefici di carattere economico (ad es. assegno di invalidità, “assegno di accompagnamento”) e/o di carattere non direttamente economico (ad es. diritto a fornitura di protesi, ausili, esenzione ticket, accesso al collocamento lavorativo mirato, ecc.).

CECITÀ CIVILE – Legge 27/05/1970 n. 382 e ss.mm.ii.

Persona di qualsiasi età, affetta da perdita visiva tale da comportare una cecità totale o un minimo residuo visivo (si intende minimo residuo quando non supera 1/20 con eventuale correzione, in ambo gli occhi, oppure quando vi è una riduzione del campo visivo “perimetrico binoculare” inferiore al 10%).

SORDITÀ CIVILE (sordomutismo) – Legge 26/05/1970 n. 381 e ss.mm.ii.

Soggetto affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

N.B.: nelle tre precedenti tipologie non possono essere valutate infermità che diano od abbiano dato diritto ad invalidità di lavoro (INAIL), di guerra o di servizio.

HANDICAP – Legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm.ii.

Soggetto affetto da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

A differenza delle precedenti tre condizioni, si può richiedere l’accertamento dello stato di handicap anche per condizioni che abbiano già dato diritto ad altre forme d’invalidità (civile, del lavoro, di guerra, di servizio, cecità o sordità).

In base al giudizio sulla gravità dell’handicap possono scaturire alcune agevolazioni di carattere fiscale (ad es. sgravi fiscali) o lavorativa (fruizione di permessi lavorativi).

DISABILITÀ (ai fini del collocamento lavorativo) – Legge 12/03/1999 n. 68

Tale forma di riconoscimento è necessaria per l’iscrizione alle liste di collocamento mirato presso i Centri per l'Impiego della Provincia. Interessa quindi persone in età lavorativa.

Per l’iscrizione è, però, necessario che la persona sia anche:

  • invalido civile in misura superiore al 45%;

  • non vedente (cieca civile o invalida con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi);

  • sordomuto.

L’accertamento può essere richiesto congiuntamente all'invalidità civile, cecità o sordità.

Il riconoscimento è utile a chi sia disoccupato per la ricerca di un posto di lavoro oppure a chi sia già inserito al lavoro per essere posto in “quota invalidi” nella propria azienda (in tal caso però deve avere un’invalidità civile pari o superiore al 60%).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, amministratore di sostegno), all'INPS di residenza esclusivamente in via telematica direttamente o tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili

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Ai fini dell’accertamento occorrerà informare l’utente (con lettera di convocazione e/o in caso di domande in procedura d’urgenza anche mediante telefonata) che, in sede di visita, dovrà produrre la documentazione sanitaria (copie di cartelle cliniche, lettere di dimissione, certificati specialistici, referti radiologici ecc.), attestante la natura delle infermità invalidanti1, da acquisire nel relativo fascicolo sanitario.

L’utente potrà produrre certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, cui viene attribuito un maggior valore medico-legale o anche documentazioni sanitarie di strutture o specialisti non accreditati.

In sede di visita, qualora l’utente non produca la documentazione sanitaria necessaria alla formulazione del giudizio, la Commissione sarà costretta a rinviare il paziente al proprio medico curante perché provveda a far eseguire gli accertamenti mancanti.

N.B.: la norma prevede espressamente che la valutazione venga effettuata "esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate" solo in caso di accertamenti post-mortem. In questi casi è necessario che venga prodotta anche la documentazione sanitaria relativa al decesso (cartella clinica se avvenuto in struttura ospedaliera, modulo ISTAT di decesso o certificato di causa morte se avvenuto a domicilio).

1 Art. 1 DPR n. 698 del 21/09/1994 

Ai fini dell’accertamento occorrerà informare l’utente (con lettera di convocazione e/o in caso di domande in procedura d’urgenza anche mediante telefonata) che, in sede di visita, dovrà produrre la documentazione sanitaria (copie di cartelle cliniche, lettere di dimissione, certificati specialistici, referti radiologici ecc.), attestante la natura delle infermità invalidanti, da acquisire nel relativo fascicolo sanitario.

L’utente potrà produrre certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, cui viene attribuito un maggior valore medico-legale o anche documentazioni sanitarie di strutture o specialisti non accreditati.

In sede di visita, qualora l’utente non produca la documentazione sanitaria necessaria alla formulazione del giudizio, la Commissione sarà costretta a rinviare il paziente al proprio medico curante perché provveda a far eseguire gli accertamenti mancanti.

N.B.: la norma prevede espressamente che la valutazione venga effettuata "esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate" solo in caso di accertamenti post-mortem. In questi casi è necessario che venga prodotta anche la documentazione sanitaria relativa al decesso (cartella clinica se avvenuto in struttura ospedaliera, modulo ISTAT di decesso o certificato di causa morte se avvenuto a domicilio).

 La normativa in vigore prevede, per pazienti oncologici, che l’accertamento di invalidità e dell’handicap:

sia effettuato entro 15 gg di calendario dalla presentazione della domanda;

sia immediatamente efficace;

sia sottoposto a giudizio Inps con possibilità di sospensione.

La Regione Lombardia ha esteso anche per i pazienti affetti da malattie del motoneurone (SLA e simili: l’elenco è riportato nella circolare 20/20082) l’agevolazione dell’iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda).

N.B.: l’agevolazione per tali pazienti è, quindi, nell’iter accelerato ma i relativi verbali possono essere rilasciati solo una volta conclusa anche la fase di verifica a carico dell’INPS.

Definizione di pazienti oncologici

Nel rispetto dello spirito e delle finalità della normativa vanno individuati, quali soggetti aventi diritto all’accertamento entro 15 giorni dalla domanda, quei pazienti che risultino affetti da una patologia tumorale maligna in fase acuta con documentata necessità di un trattamento radioterapico o chemioterapico, o in fase avanzata con necessità di un trattamento palliativo e/o assistenziale.

Rientrano, pertanto, in tali categorie i pazienti affetti da patologia neoplastica maligna di prima diagnosi o recidiva con necessità di trattamento (chirurgico, radioterapico o chemioterapico), patologia neoplastica maligna metastatizzata o in fase terminale con compromissione delle condizioni generali ed indicazione clinica al trattamento palliativo e/o assistenziale.

 PREPARAZIONE CALENDARIO COMMISSIONI

Le domande vanno esaminate dalle Commissioni d’invalidità secondo l’ordine cronologico di presentazione, compatibilmente con la necessità di organizzare sedute omogenee per patologia prevalente (al fine di consentire la presenza dello specialista).

Nel caso in cui sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie, accertate e riconosciute valide dalla Commissione (o, in sua rappresentanza, dal Presidente o dal medico di riferimento del Presidio Territoriale), questa può decidere che la visita sia effettuata con carattere di precedenza. 

 

CONVOCAZIONE A VISITA

Predisposto il calendario, il Segretario invierà la lettera di convocazione agli interessati (spedire almeno 15 gg. prima). La lettera, allo scopo predisposta nell’apposito applicativo di gestione delle commissioni, oltre all’indicazione della data, dell'ora e del luogo della visita, riporta in modo dettagliato anche quanto l’utente dovrà produrre in sede di visita ed informazioni di carattere generale. 

 

OMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Il Decreto del Ministro del Tesoro n. 387 del 5/08/1991 stabilisce che le Commissioni per l’accertamento dell’Invalidità Civile sono formate "da un medico specialista in Medicina Legale, che assume le funzioni di Presidente, e da due medici di cui uno scelto 

prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro."

In merito alla presenza del medico del lavoro, la Regione Lombardia nel dicembre 2002 ha dato indicazioni “…di utilizzare in via prioritaria nelle Commissioni per la valutazione delle potenzialità lavorative medici specialisti ovvero medici strutturati in medicina del lavoro e in via subordinata specialisti in discipline equipollenti o affini alla medicina del lavoro (quali ad esempio i medici specializzati in igiene e medicina preventiva)”.

Le Commissioni sono di volta in volta integrate da un sanitario in rappresentanza delle associazioni di categoria. Si ricorda che i rappresentanti di categoria sono:

Medico rappresentante ANMIC per gli invalidi civili;

Medico rappresentante ANFFAS per soggetti, minorenni e maggiorenni, affetti da disabilità intellettive e relazionali;

Medico rappresentante ENS per sordi;

Medico rappresentante UICI per ciechi ed ipovedenti.

La riunione è valida anche senza la partecipazione del sanitario rappresentante di categoria qualora questi, benché invitato, non si presenti oppure non sia stato ancora designato dalla competente associazione.

Le Commissioni mediche inoltre sono integrate dal medico INPS quale componente effettivo.

Pertanto, a formare il numero legale concorrono sia il medico rappresentante di categoria che il medico INPS.

Per gli accertamenti della L. 104/92 la Commissione è la stessa dell'invalidità civile (art. 1 L. 295/90) integrata "da un operatore sociale e da un esperto dei casi da esaminare in Servizio presso le unità sanitarie locali" .

Il Collegio (tanto per gli accertamenti di invalidità civile che per quelli L. 104/92 e L. 68/99) è valido se composto da tre medici e, solo nel caso in cui l'esperto fosse un medico, potrebbe concorrere ad integrare il numero legale dei tre medici essenziale per la validità delle riunioni.

Le Commissioni che procedono agli accertamenti delle disabilità (L. 68/99) sono le stesse previste per gli accertamenti L. 104/92.

Le Commissioni per l’accertamento delle condizioni visive e del sordomutismo sono composte, oltre che dal Presidente, da altri due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti, rispettivamente, in oculistica o in otorinolaringoiatria.

Come indicato dal D.Lgs. 66/17 gli accertamenti dei minori devono prevedere la presenza delle previste figure specialistiche (neuropsichiatri e pediatri).  

VERBALE DI VISITA

Il verbale di visita deve essere compilato in tutte le sue parti; 

 

RILASCIO VERBALI PROVVISORI  

Nel caso di domande con procedura d’urgenza, l’utente ha diritto alla consegna del verbale provvisorio immediatamente efficace sia per la L. 104/92 che per l’invalidità civile. Secondo quanto precisato dalla Circolare Regione Lombardia – Dir. Gen. Famiglia e Solidarietà Sociale 05/05/06 G1.2006.006385), sono da considerarsi pazienti oncologici ai fini della procedura d’urgenza i soggetti affetti da patologia tumorale maligna in fase acuta con documentata necessità di un trattamento radioterapico o chemioterapico, o in fase avanzata con necessità di trattamento palliativo e/o assistenziale. 

 INOLTRO TELEMATICO AD INPS DEI VERBALI E DELLA DOCUMENTAZIONE MEDICA

Al termine dell'accertamento medico-legale ed ultimate le procedure di definizione della pratica e di redazione del verbale, il Segretario è tenuto ad inoltrare telematicamente all’INPS, entro il giorno successivo alla seduta, il verbale di accertamento corredato dalla documentazione medica acquista agli atti, scansionata ed allegata alla relativa pratica informatica. 

 

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

I termini per la conclusione della fase di accertamento sanitario e delle successive fasi amministrative sono stati fissati dal D.P.R. n. 698/94.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 102 del 3/08/2009 si sono introdotte importanti innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile con l’obiettivo di realizzare una gestione coordinata delle fasi amministrative e sanitarie finalizzata ad una generale contrazione dei tempi di erogazione delle prestazioni.

Ai fini di un uniforme contenimento dei tempi di attesa della fase sanitaria di competenza delle Commissioni mediche delle ASST, Regione Lombardia con DGR n.XI/1681 del 27/05/19 ha dato disposizione di contenere "il tempo di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione visita per invalidità <= a 60 giorni solari (escluse le procedure d'urgenza)"  la cui visita deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di presentazione .



dato disposizione di contenere il tempo di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione visita per invalidità <= a 60 giorni solari (escluse le procedure d’urgenza)la cui visita deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di presentazione. 

 



dato disposizione di contenere il tempo di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione visita per invalidità <= a 60 giorni solari (escluse le procedure d’urgenza)la cui visita deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di presentazione. 

 

dato disposizione di contenere il tempo di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione visita per invalidità <= a 60 giorni solari (escluse le procedure d’urgenza)la cui visita deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di presentazione. 

 

dato disposizione di contenere il tempo di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione visita per invalidità <= a 60 giorni solari (escluse le procedure d’urgenza)la cui visita deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di presentazione. 

 

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEI MEMBRI DELLE COMMISSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE

"...le funzioni relative all'accertamento dell'invalidità civile sono funzioni di istituto e riguardano un'attività ricompresa tra le competenze ordinarie dell'Ussl: ne deriva pertanto inequivocabilmente l'obbligatorietà del personale dipendente a effettuare il Servizio, a meno che non sia garantita la sua sostituzione; un diverso comportamento potrebbe configurare omissione di atti dovuti con interruzione di pubblico Servizio.

Si ricorda altresì che la disposizione della legge 295/90 indica che i componenti delle Commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile devono essere scelti tra il personale dipendente o convenzionato delle Usl.

Il dipendente ASST deve pertanto assicurare il regolare svolgimento delle Commissioni in virtù anche degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento

 

della prestazione lavorativa del dipendente pubblico riportati in diverse fonti normative. L'ingiustificato rifiuto alla partecipazione potrà configurare estremi per provvedimenti di carattere disciplinare prima ancora che segnalazioni per illeciti penalmente perseguibili.

Infine, i segretari ed i componenti, oltre a garantire la regolare continuità dell’operato delle Commissioni, dovranno collaborare nella fase di formazione di nuovo personale all’effettivo trasferimento delle conoscenze e competenze necessarie al mantenimento dell’efficienza e qualità del servizio.



 

 

 

 

 

 

 

La domanda va presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, amministratore di sostegno)1, all'INPS di residenza esclusivamente in via telematica direttamente o tramite Patronato o tramite le associazioni di categoria dei disabili

1 Legge n. 6 del 9/01/2004 

 

 

 

 

 

Informazioni

Termini di conclusione:

il tempo di attesa tra data di acquisizione pratica e prima convocazione visita per invalidità <=60 giorni solari( escluse le procedure d'urgenza) la cui visita deve essere eseguita entro 15 giorni dalla data di presentazione.

Normativa di riferimento:

Legge n.80/06- Circolare R.L. n. 20/08; Legge n.104/92; Legge n. 118/71 e ss.mm.ii; Leggi n.381 e 382/70 e ss.mm.ii; Legge n.68/99; Legge 102/09

Mezzi e modalità di comunicazione esito finale:

Raccomandata con ricevuta di ritorno da parte di I.N.P.S

Modalità di avvio:

Istanza di parte